Art. 1.
(Società per l'intermediazione finanziaria specializzata a favore delle piccole e medie imprese).

      1. Al fine di migliorare le condizioni di accesso delle piccole e medie imprese di ogni settore al mercato del credito, conformemente agli obiettivi indicati nella rinnovata strategia di Lisbona e nella Carta europea per le piccole imprese, approvata dal Consiglio europeo di Feira del 2000, è costituita la Società per l'intermediazione finanziaria specializzata, sotto forma di società per azioni, di seguito denominata «Società».
      2. Ai fini della presente legge, si definiscono piccole e medie imprese le imprese che soddisfano i requisiti indicati dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.